Art. 5.

      1. La sospensione dei termini di cui all'articolo 1 e la condizione per la sospensione dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di morte del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
      2. Il cliente deve depositare presso l'ufficio competente, entro trenta giorni dalla morte del libero professionista, il relativo mandato professionale.